Sulla base degli articoli 23 e 40 della Legge sui servizi idrici (“Gazzetta ufficiale” n. 66/2019) e dell’articolo 13 del Contratto sociale della società commerciale Depurazione acque Rovinj-Rovigno s.r.l., NIP: 47873119402, Rovinj-Rovigno, via Cittanova 1, l’Assemblea della suddetta società commerciale, nella sua seduta del 31 agosto 2023, ha approvato le seguenti
CONDIZIONI GENERALI PER LA FORNITURA DEI SERVIZI IDRICI DELLA PUBBLICA FOGNATURA
I. Disposizioni generali
Articolo 1
Le presenti Condizioni generali determinano:
-le condizioni per l’allacciamento di edifici e altri beni immobili alle strutture idriche comunali e le condizioni per la manutenzione degli allacciamenti (la procedura per il rilascio di condizioni speciali per l’allacciamento e del certificato di conformità, le condizioni tecniche e tecnologiche per l’allacciamento),
-gli standard richiesti dei misuratori di portata e le condizioni per la loro installazione e manutenzione,
-le modalità di misurazione della fornitura dei servizi idrici,
-le condizioni per lo scarico delle acque reflue nella rete fognaria pubblica,
-i valori limite delle emissioni di acque reflue non industriali che vengono scaricate nella rete fognaria pubblica,
-le disposizioni relative all’attuazione della supervisione di esperti sull’installazione di sistemi di scarico individuali per i quali, secondo le norme di costruzione, non è necessario ottenere un permesso di costruire, nonché sulla supervisione della manutenzione dei sistemi di scarico individuali,
-le condizioni per lo scarico delle acque reflue dai sistemi di scarico individuali,
-le condizioni per limitare o sospendere la fornitura dei servizi idrici della pubblica fognatura,
-le procedure in caso di uso illegale dei servizi idrici,
-i diritti e gli obblighi dei fornitori dei servizi idrici e degli utenti dei servizi idrici che non sono regolati dalle leggi in materia idrica.
Le presenti Condizioni generali si applicano nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno e del Comune di Bale-Valle.
II. Definizione dei concetti di base
Articolo 2
1. L’utente dei servizi idrici della pubblica fognatura è qualsiasi persona fisica o giuridica proprietaria di un edificio o di altro immobile allacciato al sistema della rete fognaria pubblica. L’utente del servizio pubblico di fognatura è anche il locatario, l’affittuario o qualsiasi altro possessore legale di un edificio o di altro immobile allacciato al sistema della rete fognaria pubblica.
2. I servizi idrici della pubblica fognatura sono i servizi di raccolta delle acque reflue, il loro convogliamento all’impianto di depurazione, la depurazione e il rilascio nell’apposita vasca, il trattamento dei fanghi prodotti nel processo di depurazione delle acque reflue, così come i servizi di pompaggio e rimozione delle acque reflue da fosse di raccolta,
3. Il fornitore pubblico dei servizi idrici della pubblica fognatura è la società commerciale Depurazione acque Rovinj-Rovigno s.r.l., Rovinj-Rovigno, via Cittanova 1,
4. L’edificio, ai sensi delle presenti Condizioni generali, è un edificio costruito, un edificio in costruzione o un terreno edificabile con licenza di edilizia,
5. La rete fognaria pubblica è l’insieme degli impianti e dei dispositivi che servono alla raccolta delle acque reflue, al loro convogliamento all’impianto di depurazione, alla depurazione e al rilascio nell’apposita vasca,
6. Il sistema di scarico interno è costituita da un insieme tecnicamente e tecnologicamente connesso di edifici, tubazioni e attrezzature per la depurazione delle acque reflue fino all’allaccio fognario alla pubblica fognatura,
7. Il sistema di scarico individuale è un insieme tecnicamente e tecnologicamente connesso di edifici, tubazioni e attrezzature per la depurazione delle acque reflue di una o più abitazioni e/o di uno o più vani d’affari che non sono allacciati alla rete fognaria pubblica; i sistemi di scarico individuali in particolare comprendono i canali di scarico, i pozzetti / le fosse di raccolta, piccoli apparecchi sanitari, dispositivi per la depurazione delle acque reflue industriali, scarichi, tubazioni domestiche, ecc.
III. Condizioni per l’allacciamento di edifici e altri beni immobili alle strutture idriche comunali
Articolo 3
Il proprietario dell’immobile è tenuto ad allacciare il suo immobile alle strutture idriche comunali secondo le modalità prescritte dalle presenti Condizioni generali.
Emissione di condizioni speciali o condizioni di allacciamento e certificati di conformità alle condizioni speciali
Articolo 4
Le persone giuridiche e fisiche che, ai sensi della Legge sulle costruzioni, sono investitori nella costruzione o nella ricostruzione di un edificio, sono tenute, nel procedimento di ottenimento di un permesso di ubicazione, vale a dire di una licenza edilizia o altro atto appropriato che approva la costruzione, a ottenere dal fornitore dei servizi idrici le condizioni speciali per l’allacciamento dell’edificio alle strutture idriche comunali della pubblica fognatura e il certificato di conformità alle condizioni speciali.
Le condizioni di allacciamento o condizioni speciali determinano i requisiti tecnici che deve soddisfare l’edificio affinché le sue reti interne siano allacciate alle strutture idriche comunali della pubblica fognatura.
Le condizioni di allacciamento o condizioni speciali saranno determinate dal fornitore dei servizi idrici sulla base di una verifica della progettazione concettuale dell’edificio, ovvero degli studi che precedono la realizzazione del progetto principale, nei tempi e nelle modalità determinati dalla normativa sulle costruzioni.
Articolo 5
Secondo le modalità stabilite dalle norme della Legge sull’assetto territoriale e l’edilizia, il fornitore pubblico dei servizi idrici rilascia un certificato per il progetto principale, con il quale conferma che il progetto principale per ottenere la licenza edilizia o altro atto che consente la costruzione, rilasciato secondo le normative particolari, è conforme alle condizioni speciali.
Articolo 6
Il fornitore pubblico dei servizi idrici è tenuto a rilasciare condizioni speciali o condizioni di allacciamento, ovvero a rilasciare un certificato per il progetto principale entro 30 giorni dal giorno di ricevimento della richiesta formale, a meno che le norme della Legge sull’assetto territoriale e l’edilizia non prescrivano un periodo più breve, o entro lo stesso termine con una decisione respingerà la richiesta per il rilascio di condizioni speciali, cioè del certificato per il progetto principale.
Condizioni tecnico-tecnologiche dell'allacciamento
Articolo 7
L’allacciamento dell’edificio alla rete fognaria pubblica viene effettuato secondo le regole della professionalità, in modo tale da assicurare il buon funzionamento dell’allaccio e la possibilità di prelevare campioni di acque reflue, e che non venga turbato l’appropriato standard degli utenti i cui edifici sono già allacciati alla pubblica fognatura.
Articolo 8
Per allacciamento alla rete fognaria pubblica si intende la parte della conduttura di scarico che va dall’attacco sulla rete stradale della fognaria pubblica fino al pozzo di collegamento.
Gli elementi costitutivi dell’allacciamento alla rete fognaria pubblica sono:
-il pozzo di collegamento,
-la conduttura di collegamento del profilo appropriato.
Articolo 9
Il pozzo di collegamento è una parte del sistema di scarico interno, nel quale vengono raccolte tutte le acque reflue dell’edificio e, di regola, viene realizzato all’interno del terreno edificabile adiacente all’area pubblica sull’immobile del proprietario dell’edificio, che viene allacciato alla pubblica fognatura.
Qualora non sia possibile realizzare il pozzo di collegamento all’interno del terreno edificabile dell’utente, il pozzo di collegamento è da considerarsi il primo pozzo di ispezione più vicino sulla rete fognaria pubblica del fornitore dei servizi idrici.
L’utente del servizio idrico è tenuto a mantenere il pozzo di collegamento in stato di funzionalità e a consentire al fornitore pubblico dei servizi idrici libero accesso al pozzo di collegamento e all’installazione dell’allaccio per il prelievo di campioni di acque reflue.
Articolo 10
L’allacciamento alla rete fognaria pubblica deve essere effettuato esclusivamente nel luogo previsto dal progetto della pubblica fognatura e dall’approvata documentazione tecnica dell’edificio che viene allacciato.
In deroga al comma 1 del presente articolo, nel caso in cui durante i lavori di allacciamento, per motivi tecnici, si rendesse impossibile la realizzazione dell’allacciamento nel luogo previsto dalla documentazione tecnica, il luogo di allacciamento può essere determinato dal fornitore pubblico dei servizi idrici o dall’ingegnere supervisore in accordo con il fornitore pubblico dei servizi idrici.
Articolo 11
Il profilo minimo dell’allacciamento, indipendentemente dalla quantità di acqua di scarico, è di fi 160 mm. Il dislivello minimo dell’allacciamento è dello 0,625 %.
L’allacciamento parte dal pozzo di collegamento della rete fognaria interna e termina con il collegamento alla rete fognaria pubblica.
La livellazione del collegamento del canale di allaccio deve essere al di sopra del livello del canale della rete fognaria pubblica per almeno la ½ dell'altezza del profilo della tubatura della rete fognaria pubblica, calcolando dal suo fondo.
L’incrocio delle condutture di collegamento con gli altri impianti (acqua, corrente elettrica, telefono, gas) viene di regola eseguito sotto gli impianti menzionati.
L’allacciamento deve essere eseguito in modo professionale, di alta qualità, secondo le norme e gli standard tecnici che soddisfano l’esecuzione della fognatura pubblica.
Il pozzo di collegamento deve essere realizzato a completa tenuta stagna, con un’apertura luminosa a seconda della profondità e del profilo della tubazione della rete fognaria pubblica, con il fondo lavorato in modo da consentire il libero deflusso delle acque reflue nella rete fognaria pubblica, e deve avere un adeguato punto di collegamento altitudinale del nuovo allacciamento.
Il pozzo di collegamento deve avere un coperchio in ghisa di portata adeguata all’utilizzo della superficie sulla quale viene posto.
L’attacco dell’allacciamento stesso alla tubazione della pubblica fognatura o al pozzo di ispezione, sia esso esistente o di nuova costruzione, deve essere eseguito tramite un apposito pezzo di collegamento (a seconda del materiale della tubazione esistente) in modo da garantire la tenuta stagna dell’attacco stesso.
Il tubo dell’allacciamento viene posizionato nel canale precedentemente scavato (la cui larghezza dipende dal profilo del tubo stesso), di regola su una base di sabbia, e viene riempito con materiale sostitutivo a strati mediante compattazione.
Ad allacciamento eseguito, vengono testate la funzionalità e l’impermeabilità.
Articolo 12
Di norma, ogni edificio ha un solo allacciamento alla rete fognaria pubblica e l’allacciamento viene eseguito come soluzione permanente per lo scarico delle acque reflue.
Eccezionalmente, se la superficie della particella sulla quale si trova l’edificio appartiene a bacini idrografici diversi o gli edifici sono separati sull’appezzamento in modo tale che la documentazione tecnica preveda più allacciamenti, in questo caso possono essere previsti più allacciamenti alla rete fognaria pubblica, a condizione che ciò venga approvato dal fornitore pubblico dei servizi idrici.
Articolo 13
Qualora l’allacciamento diretto dell’edificio alla rete fognaria pubblica risulti difficoltoso per motivi tecnici, il fornitore pubblico può approvare la realizzazione dell’allacciamento fognario comune per due o più edifici, a condizione che tutti i proprietari/usufruttuari di tutti gli immobili, che utilizzeranno l’allacciamento comune, abbiano presentato richiesta di allacciamento comune e che, con il contratto sull’istituzione del diritto di servitù, abbiano regolato i rapporti giuridico-patrimoniali relativi alla servitù del passaggio d’uso degli scarichi interni e degli allacciamenti tra gli appezzamenti, nonché la loro pulizia e manutenzione.
Articolo 14
Il sistema di scarico interno deve essere realizzato in modo tale da impedire il riflusso delle acque reflue dalla rete fognaria pubblica.
Gli scarichi nell’edificio devono essere realizzati al di sopra del livello previsto di acqua stagnante nella rete fognaria pubblica.
I locali più bassi dai quali viene effettuato lo scarico o i luoghi che possono essere soggetti a probabile ristagno devono essere separati dal metodo di scarico a gravità diretta nel sistema fognario pubblico e, se si trovano al di sopra del livello di probabile ristagno, è necessario installare una valvola di tenuta che impedirà il riflusso delle acque reflue dalla rete fognaria pubblica.
Il fornitore pubblico dei servizi idrici non è responsabile dei danni provocati dal riflusso delle acque reflue dalla pubblica fognatura nei locali dell’utente del servizio situati al di sotto del livello delle acque probabilmente stagnanti.
Articolo 15
Tutti i dispositivi (impianti di pre-pompaggio, disoleatori, degrassatori, neutralizzatori, vasche di sedimentazione, dispositivi anti-riflusso dell’acqua, ecc.) devono essere posizionati davanti al pozzo di collegamento dal quale viene fatto l’allacciamento alla rete fognaria pubblica.
I dispositivi citati appartengono al sistema di scarico interno, non vengono eseguiti nell’ambito dell’allacciamento alla rete fognaria interna, e del loro rifornimento e manutenzione è responsabile il proprietario/usufruttuario dell’edificio/terreno edificabile da cui vengono scaricate le acque reflue.
Articolo 16
L’allacciamento alla rete fognaria pubblica può essere eseguito come allacciamento permanente o temporaneo.
L’allacciamento permanente viene eseguito come soluzione permanente per lo scarico delle acque reflue, mentre l’allacciamento temporaneo è considerato l’allaccio necessario per la costruzione di un edificio, nonché l’allaccio per strutture temporanee e mobili.
L’allacciamento temporaneo viene approvato per un certo periodo di tempo, ma non superiore a dodici (12) mesi, con il fatto che l’allacciamento temporaneo per il cantiere può essere prorogato tante volte quanto necessario per completare la costruzione di un determinato edificio.
IV. Procedura di allaccio
Articolo 17
L’iter di allacciamento dell’edificio alla rete fognaria pubblica viene avviato presentando richiesta di allaccio al fornitore pubblico dei servizi idrici.
La richiesta di allacciamento è presentata dal proprietario dell’edificio o dall’usufruttuario dell’edificio, se il proprietario dell’edificio gli ha trasferito tale diritto mediante contratto o convenzione, sui quali la firma del proprietario è autenticata da un notaio.
Alla richiesta di allacciamento permanente dell’edificio alla pubblica fognatura si allega quanto segue:
-copia della planimetria catastale,
-prova di proprietà (estratto catastale),
-licenza edilizia valida, o altro atto idoneo dell’autorità competente comprovante la legalità della costruzione,
-copia della fattura dell’acqua erogata.
Alla richiesta di allaccio temporaneo alla pubblica fognatura si allega quanto segue:
-copia della planimetria catastale,
-prova della proprietà (estratto del registro fondiario o altro registro idoneo),
-licenza edilizia valida o altro documento relativo al permesso di costruzione.
La richiesta di rifacimento / ristrutturazione dell’allacciamento dell’edificio alla pubblica fognatura deve essere accompagnata dall’autorizzazione per lo scavo della superficie pubblica e dalla documentazione di cui al comma 4 del presente articolo.
In deroga ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo, il fornitore pubblico può chiedere che la richiesta sia completata con altra documentazione, qualora ciò sia necessario per risolvere la richiesta.
Articolo 18
Il proprietario dell’edificio è tenuto ad allacciare il proprio edificio alle strutture idriche comunali di pubblica fognatura entro le seguenti scadenze:
-gli edifici di nuova costruzione negli insediamenti in cui è stata costruita la pubblica fognatura devono essere allacciati prima del sopralluogo tecnico per l’ottenimento della licenza di utilizzo dell’edificio, e entro e non oltre 3 mesi dalla fine della costruzione dell’edificio,
-gli edifici esistenti negli insediamenti in cui è stata successivamente realizzata la rete fognaria pubblica, devono essere allacciati entro 12 mesi dalla comunicazione del fornitore pubblico dei servizi idrici circa la possibilità di allaccio.
Articolo 19
Il fornitore pubblico dei servizi idrici, sulla base della richiesta di allacciamento debitamente presentata, avvia la procedura di determinazione delle condizioni tecniche e tecnologiche.
Se il fornitore pubblico dei servizi idrici accerta che sono soddisfatte le condizioni tecniche e tecnologiche e le altre condizioni stabilite dagli atti generali del fornitore pubblico, approverà la decisione di autorizzare l’allacciamento.
La decisione sull’autorizzazione per l’allacciamento dell’edificio alla rete fognaria pubblica contiene, in particolare, le informazioni sull’edificio da allacciare (luogo e indirizzo, codice catastale, destinazione, ecc.), le informazioni sul proprietario dell’edificio, le condizioni di allacciamento, il termine ultimo per l’allacciamento e, se necessario, alla decisione è allegato il relativo schizzo dell’allacciamento.
Qualora non sussistano le condizioni per l’allaccio alla pubblica fognatura o non sia stata presentata una richiesta completa, il fornitore pubblico respingerà la richiesta di allaccio, motivando le ragioni nella decisione.
Il fornitore pubblico si pronuncia sull’autorizzazione all’allacciamento o sul rigetto della richiesta di allaccio entro 30 giorni dal giorno di ricevimento della richiesta formale.
Articolo 20
Durante l’investimento nella costruzione della rete fognaria pubblica, gli utenti dei servizi idrici sugli edifici esistenti potranno allacciare gli edifici alla pubblica fognatura, in termini di realizzazione del pozzo di collegamento all’interno del terreno edificabile dell’utente.
I lavori di realizzazione del pozzo di collegamento di cui al comma precedente del presente articolo sono interamente a carico del fornitore dei servizi idrici.
Tutti i costi di allacciamento e realizzazione del pozzo di collegamento che verranno effettuati successivamente al completamento dell’investimento di costruzione della rete fognaria pubblica, sono integralmente sostenuti e a carico dell’utente dei servizi idrici, a condizione del rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 17. delle presenti Condizioni generali di fornitura e ottenendo il consenso scritto del fornitore pubblico dei servizi idrici.
Articolo 21
Il proprietario dell’edificio o altro proprietario legale dell’immobile è obbligato a concludere un contratto con il fornitore pubblico sulla fornitura dei servizi idrici della pubblica fognatura. Il contratto per la fornitura dei servizi idrici della pubblica fognatura contiene: il nome delle parti contraenti, la tipologia dell’allacciamento, la data di inizio dei servizi idrici, le disposizioni sui reciproci diritti e obblighi nell’uso della pubblica fognatura.
V. Condizioni di manutenzione dell’allacciamento
Articolo 22
Il fornitore dei servizi idrici mantiene il sistema fognario pubblico mediante la pulizia regolare del sistema fognario, l’ispezione visiva e la verifica della tenuta del sistema fognario.
Oltre alla manutenzione regolare del sistema fognario pubblico, viene eseguita anche la manutenzione interventistica su notifica nel più breve tempo possibile.
Articolo 23
L’utente del servizio pubblico di fognatura è tenuto a mantenere il sistema di scarico interno in uno stato di correttezza funzionale.
L’utente del servizio idrico è obbligato a consentire ai servizi esperti del fornitore dei servizi idrici di ispezionare e supervisionare le installazioni interne dell’utente del servizio idrico, compreso il prelievo di campioni d’acqua, soprattutto in caso di possibile minaccia o conseguente inquinamento della rete fognaria pubblica da impianti interni.
L’utente del servizio idrico di pubblica fognatura, che preleva acqua da corpi idrici superficiali e/o sotterranei, è tenuto ad installare un flussometro per misurare il flusso delle acque reflue.
La consegna, l’installazione, la riparazione, la sostituzione e la lettura del flussometro vengono effettuate esclusivamente dal fornitore pubblico del servizio idrico, a totale carico dell’utente del servizio idrico.
VI. Modo per misurare la fornitura dei servizi idrici
Articolo 24
La quantità del servizio fornito di scarico e depurazione delle acque reflue è determinata in base alla quantità del servizio idrico erogato dalla rete idrica pubblica, letta sul contatore dell’acqua/flussometro, se installato.
Se l’utente del servizio idrico della pubblica fognatura preleva acqua da acque superficiali e/o sotterranee, la quantità del servizio fornito di scarico e depurazione delle acque reflue è determinata in base alla quantità di reflue scaricate letta sul flussometro.
Se, per qualsiasi motivo, la quantità di acque reflue scaricate non può essere determinata secondo le modalità prescritte al comma 1 o 2 del presente articolo, si considera che la quantità di acque reflue scaricate sia pari alla quantità di acqua prelevata. La quantità di acqua prelevata viene determinata mediante il contatore dell’acqua all’uscita del pozzo, che l’utente è tenuto a installare.
VII. Condizioni per lo scarico delle acque reflue nella rete fognaria pubblica
Articolo 25
Gli utenti dei servizi idrici sono autorizzati a scaricare le acque reflue nella rete fognaria pubblica alle seguenti condizioni: entro i valori limite delle emissioni prescritti dalla legge che disciplina le acque, dal Regolamento sui valori limite delle emissioni di acque reflue, dall’autorizzazione idrica rilasciata per lo scarico delle acque reflue, ovvero dell’autorizzazione ambientale, dalle disposizioni della Delibera sullo scarico delle acque reflue nonché delle presenti Condizioni generali.
Articolo 26
I valori limite delle emissioni nelle acque reflue industriali scaricate nella rete fognaria pubblica sono determinati per i singoli indicatori come segue:
BPK5 =250 mg O2/l, KPKCr=700 mg 02/l, fosforo totale = 10 mg P/l e azoto totale=50 mg N/l, e se le tubazioni di scarico sono in cemento, i valori limite di emissione di solfati 200 mg SO4 e per i cloruri 1000 mg Cl/l.
A) Condizioni per lo scarico delle acque reflue nelle aree in cui è realizzata la rete fognaria pubblica
Articolo 27
Nelle aree ove è realizzata la rete fognaria pubblica, prima dello scarico nella pubblica fognatura, vengono depurate:
-le acque reflue industriali in cui la concentrazione di sostanze pericolose e nocive supera i valori limite delle emissioni di acque reflue determinati dal Regolamento sui valori limite delle emissioni di acque reflue o dall’atto del fornitore pubblico del servizio idrico, attraverso adeguati dispositivi di depurazione,
-dalle aree predisposte per il lavaggio dei veicoli, da officine meccaniche per la riparazione di autoveicoli e altri veicoli e officine di fabbro, attraverso vasche di sedimentazione per sostanze solide e separatori per liquidi leggeri,
-da magazzini ed impianti che immagazzinano e/o utilizzano nel processo produttivo oli, grassi, pitture, vernici, combustibili liquidi, solventi e sostanze similari specificatamente più leggere dell’acqua, attraverso idonei separatori per liquidi leggeri,
-ristoranti e cucine di ristorazione pubblica con contenuto eccessivo di grassi, oli, residui di cibo solidi e liquidi, attraverso appositi separatori di grassi e oli.
Articolo 28
All’utente del servizio non è consentito scaricare nella pubblica fognatura sostanze di scarto che mettano in pericolo:
-il regime di flusso idraulico previsto per lo scarico delle acque reflue,
-la stabilità strutturale degli impianti della rete fognaria pubblica,
-il funzionamento di pompe e altre attrezzature,
-la supervisione e manutenzione continua delle strutture della rete fognaria pubblica,
-la salute o la vita dei lavoratori che lavorano alla manutenzione della pubblica fognatura e degli impianti di depurazione delle acque reflue.
Non è consentito scaricare sostanze di scarto nella rete fognaria pubblica se il loro scarico aumenta i costi di manutenzione della rete fognaria, ovvero i costi della depurazione delle acque reflue.
Non è consentito scaricare nella rete fognaria pubblica sostanze che, da sole o mescolandosi con le acque reflue della pubblica fognatura, provocano:
-la creazione di particelle colloidali o sospese o corrosione e distruzione delle condotte della fognatura pubblica, cioè che promuovono la sedimentazione sia nella rete fognaria pubblica che nel ricevitore,
-l’interruzione improvvisa o graduale del flusso delle acque reflue nella rete fognaria a causa di una grande quantità di rifiuti o di una grande quantità di grassi e oli,
-il guasto alla stazione di pompaggio che può causare l’attivazione delle prese di sicurezza della stazione di pompaggio o l’allagamento.
In particolare, non è consentito scaricare nella pubblica fognatura:
-sostanze solide e viscose che, da sole o in contatto con altre sostanze, possono influenzare negativamente il flusso dell’acqua nella tubazione fognaria e causare disturbi nel funzionamento degli impianti e dei dispositivi della rete fognaria pubblica - cenere, scorie, plastica, legno, vetro, stracci, piume, carne e simili,
-sostanze acide, alcaline, aggressive e altre sostanze nocive che hanno un effetto negativo sul materiale di cui è costituita la rete fognaria pubblica,
-batteri e virus patogeni,
-sostanze radioattive,
-altre sostanze nocive.
Articolo 29
Le persone fisiche e giuridiche che, ai sensi dell’articolo 27 delle presenti Condizioni generali, devono disporre di un dispositivo per la depurazione preliminare delle acque reflue sono obbligate a controllare la qualità delle acque reflue scaricate (depurate) attraverso un laboratorio autorizzato per gli indicatori secondo il vigente Regolamento che regola i valori limite delle emissioni di acque reflue.
Le persone fisiche e giuridiche di cui al comma 1 del presente articolo sono obbligate a conservare i rapporti analitici sulla qualità delle acque reflue per almeno 6 anni dalla data del prelievo.
Su richiesta del fornitore pubblico dei servizi idrici, le persone fisiche e giuridiche di cui al comma 1 del presente articolo devono presentare al fornitore pubblico dei servizi idrici relazioni analitiche sulla qualità delle acque reflue.
Su richiesta del fornitore pubblico dei servizi idrici, le persone fisiche e giuridiche di cui al comma 1 del presente articolo devono presentare le relazioni analitiche sulla qualità delle acque reflue al fornitore pubblico dei servizi idrici.
Su richiesta del fornitore pubblico dei servizi idrici, le persone fisiche e giuridiche di cui al comma 1 del presente articolo sono obbligate a consentire al fornitore pubblico dei servizi idrici di campionare e controllare le acque reflue nel punto di scarico nella rete fognaria pubblica, nonché di verificare lo stato di manutenzione del dispositivo per la depurazione preliminare dell’utente, soprattutto se la qualità dell’acqua all’allacciamento non è soddisfacente o se dopo l’allacciamento si è verificato qualche altro disturbo nella rete fognaria pubblica.
B) Condizioni per lo scarico delle acque reflue nelle aree in cui non è stata realizzata la rete fognaria pubblica
Articolo 30
Nelle aree in cui non è stata realizzata la rete fognaria pubblica, le acque reflue vengono scaricate in una fossa di raccolta o settica, ovvero tramite un idoneo dispositivo di scarico delle acque reflue nel ricevitore secondo le condizioni riportate nella tabella seguente:
Condizioni minime per lo scarico delle acque reflue nelle aree in cui non è stata realizzata la rete fognaria pubblica
Acqua reflua
Carico (AE)
Fuori zona
Sanitaria/
Tecnologica
biodegradabile 1-12 Fossa di raccolta
13-1.999 adeguato grado di depurazione in conformità con il Regolamento sui valori limite delle emissioni di acque reflue
2.000-9.999 Secondo gradi di depurazione
≥ 10.000 Terzo grado di depurazione
Articolo 31
Le fosse di raccolta, ovvero i dispositivi per la depurazione delle acque reflue, devono essere realizzati in conformità con le condizioni stabilite dalle norme che regolano la costruzione, le condizioni specificate negli atti di approvazione della costruzione e le disposizioni delle presenti Condizioni generali.
Articolo 32
È consentito scaricare nelle fosse di raccolta le acque reflue sanitarie e le acque reflue tecnologiche biodegradabili fino alle capienze indicate all’articolo 30 delle presenti Condizioni generali.
Le condizioni per lo scarico delle acque reflue nella pubblica fognatura valgono anche per lo scarico delle acque reflue nelle fosse di raccolta.
Articolo 33
Le precipitazioni e le acque superficiali non possono essere scaricate in fosse di raccolta.
Articolo 34
Non è consentito scaricare il contenuto delle fosse di raccolta su superfici pubbliche e non, né nella pubblica fognatura.
Articolo 35
Le fosse di raccolta devono avere un’apertura per la pulizia, il pompaggio e il trasporto delle acque reflue e per il prelievo di campioni per il controllo della qualità delle acque reflue e devono essere chiuse con un coperchio di dimensioni minime 60x60 cm di adeguata portata di carico.
VIII. Attuazione di una supervisione esperta sull’installazione di sistemi di scarico individuali per i quali, secondo normative particolari, non è necessario ottenere il permesso di costruire
Articolo 36
Nelle aree in cui non è stata costruita la rete fognaria e la decisione sullo scarico delle acque reflue prevede che le acque reflue vengano scaricate nei sistemi di scarico individuali, il fornitore dei servizi idrici effettua una supervisione esperta sull’installazione dei sistemi di scarico individuali per i quali, secondo le norme in materia edilizia, non è necessario ottenere il permesso di costruire.
Gli edifici per lo scarico delle acque reflue, quali fosse di raccolta, piccoli dispositivi sanitari e dispositivi per la depurazione delle acque reflue industriali, devono essere progettati e costruiti in modo tale da garantirne la funzionalità, la stabilità strutturale e l’impermeabilità, in conformità con il regolamento sui requisiti tecnici degli edifici per lo scarico delle acque reflue, nonché le scadenze per il controllo obbligatorio della correttezza degli impianti di scarico e di depurazione delle acque reflue.
Le prove di impermeabilità delle strutture di scarico delle acque reflue devono essere eseguite da persona autorizzata a verificare l’impermeabilità delle strutture di scarico e depurazione delle acque reflue. Dopo l’ispezione, la persona autorizzata rilascia un rapporto sul risultato della prova.
IX. Supervisione sulla manutenzione dei sistemi di scarico individuali
Articolo 37
La supervisione sulla manutenzione dei sistemi di scarico individuali è effettuata dal fornitore dei servizi idrici.
Il proprietario, o altro titolare legale del sistema di scarico individuale, è tenuto a consentire al fornitore dei servizi idrici ad effettuare la supervisione sulla manutenzione del sistema di scarico individuale.
Articolo 38
Il proprietario o altro titolare legale del sistema di scarico individuale è tenuto ad effettuare, a proprie spese, la regolare manutenzione del sistema di scarico individuale, al fine di garantirne la funzionalità, la stabilità strutturale e l'impermeabilità.
Articolo 39
Le persone fisiche e giuridiche proprietarie di piccoli dispositivi per la depurazione delle acque reflue sanitarie sono obbligate a controllare ogni due anni la qualità delle acque reflue depurate scaricate.
Le persone fisiche e giuridiche di cui al comma 1 del presente articolo sono obbligate a conservare i rapporti analitici sulla qualità delle acque reflue per almeno 6 anni dalla data del prelievo e a presentarli al fornitore pubblico su sua richiesta.
Le persone fisiche e giuridiche proprietarie di dispositivi per la depurazione delle acque reflue industriali sono obbligate, in conformità con il regolamento e l’autorizzazione idrica, a controllare regolarmente la qualità delle acque reflue depurate, prelevando campioni di acqua attraverso un laboratorio autorizzato, all’uscita dal dispositivo per la depurazione preliminare, e predisporre rapporti analitici conformemente al regolamento in vigore.
I soggetti di cui al comma precedente del presente articolo sono tenuti a presentare al fornitore pubblico dei servizi idrici i rapporti analitici sulla qualità delle acque reflue analizzate, entro 15 giorni dalla loro realizzazione, e a conservarli per almeno 5 anni dalla data di prelievo.
Articolo 40
Le persone fisiche e giuridiche che possiedono piccoli dispositivi sanitari e dispositivi per la depurazione delle acque reflue industriali sono obbligate a provvedere regolarmente alla manutenzione dei dispositivi tramite persona autorizzata.
X. Condizioni per lo scarico delle acque reflue dai sistemi di scarico individuali
Articolo 41
Lo scarico delle acque reflue dai sistemi di scarico individuali viene effettuato dal fornitore dei servizi idrici.
Articolo 42
Il contenuto delle fosse di raccolta e i fanghi dei piccoli dispositivi sanitari per la depurazione delle acque reflue sanitarie nell’area dell’agglomerato vengono svuotati dal fornitore pubblico dei servizi idrici o dal concessionario nella rete fognaria pubblica tramite la stazione di raccolta del contenuto di fosse settiche e fosse di raccolta - IDAR Cuvi, oppure all’impianto per l’essiccazione solare dei fanghi presso la località Laco Vidotto.
Articolo 43
Le fosse di raccolta devono essere ubicate in un luogo al quale possano accedere mezzi speciali per lo svuotamento del contenuto della fossa.
Il dislivello dal fondo della fossa di raccolta al punto di accesso del mezzo di scarico non deve superare i 3 m.
La distanza dal pozzo di ingresso alla fossa di raccolta fino al punto di accesso del veicolo di scarico non deve superare i 10 m.
Le fosse di raccolta e i piccoli dispositivi sanitari devono essere dotati di un’apertura per la manutenzione, lo scarico delle acque reflue o dei fanghi e il prelievo di campioni per il controllo qualità. L’apertura deve essere chiusa con un coperchio di diametro minimo di 60 cm e di peso massimo di 20 kg.
Articolo 44
Il fornitore pubblico dei servizi idrici può controllare la qualità del contenuto delle fosse settiche e delle fosse di raccolta, nonché dei fanghi provenienti da piccoli dispositivi sanitari per indicatori fisico-chimici e chimici, prelevando campioni dalle fosse di raccolta, oppure prelevando campioni di fanghi tramite il suo o un laboratorio esterno autorizzato, prima di prenderne in carico.
XI. Condizioni per limitare o sospendere la fornitura dei servizi idrici
Articolo 45
Il fornitore dei servizi idrici può sospendere temporaneamente la fornitura dei servizi idrici agli utenti dei servizi quando ricorrano giustificati motivi ed in particolare nei seguenti casi:
-a causa di lavori previsti sulla rete fognaria pubblica,
-al fine di eliminare malfunzionamenti nella rete fognaria pubblica o nell’allacciamento fognario,
-a causa di forza maggiore.
Articolo 46
L’utente dei servizi idrici è tenuto a fornire al fornitore dei servizi idrici l’accesso al pozzo di collegamento all’interno del suo appezzamento per interrompere lo scarico delle acque reflue nella rete fognaria pubblica.
XII. Procedure in caso di uso illegale dei servizi idrici
Articolo 47
È considerato uso illegale dei servizi idrici di pubblica fognatura qualsiasi uso dei servizi idrici contrario alle presenti Condizioni generali, alla legge o all’atto con valore giuridico inferiore alla legge, ed in particolare:
-l’allacciamento non autorizzato alla rete fognaria pubblica,
-l’intraprendere azioni che pregiudichino la sicurezza e il buon funzionamento della rete fognaria pubblica (danni a tombini e raccordi, furto di coperture, ecc.),
-l’uso contrario allo scopo per il quale è stato realizzato l’allacciamento alla rete fognaria (ad esempio, l’allaccio alla rete fognaria viene utilizzato per lo scarico delle acque piovane),
-il fornire dati errati per determinare la categoria dell’utente.
In caso di allacciamento non autorizzato alla pubblica fognatura, il fornitore dei servizi idrici sospenderà la fornitura del servizio idrico della rete fognaria pubblica e addebiterà una tariffa per l’uso illegale del servizio idrico della pubblica fognatura.
In caso di allacciamento non autorizzato alla pubblica fognatura, il fornitore pubblico può consentire la legalizzazione dell’allacciamento illegale, in modo tale da rimuovere l’illegittimità, ossia da consentire all’utente del servizio di intraprendere le azioni che non ha compiuto in conformità con le indicazioni del fornitore pubblico ovvero di rimuovere gli atti da lui illecitamente compiuti con il pagamento di un corrispettivo per uso illegale del servizio idrico della pubblica fognatura.
Il fornitore pubblico addebiterà all’utente illegale un risarcimento per l’allacciamento illegale, a partire dal momento dell’allaccio illegale, cioè dal momento in cui è venuto a conoscenza dell’allaccio illegale, ma al massimo per cinque anni di allacciamento illegale che hanno preceduto il momento in cui si è venuti a conoscenza dell’allacciamento illegale. La tariffa per l’allaccio illegale viene calcolata applicando la tariffa del servizio idrico in vigore al momento del calcolo della tariffa e secondo la stima dei consumi idrici di categorie comparabili di utenti maggiorata di un fattore 1,5.
La tariffa per l’allaccio illegale può essere calcolata per un massimo di cinque anni di uso illegale antecedenti il ??giorno in cui si è venuti a conoscenza dell’allacciamento illegale.
La tariffa per l’uso illegale costituisce l’entrata del fornitore pubblico del servizio idrico e per questa viene emessa una fattura separata.
XIII. Diritti e doveri del fornitore dei servizi idrici e dell’utente dei servizi idrici
Articolo 48
I rapporti tra fornitore e utente dei servizi idrici sono regolati dal Contratto sulla fornitura dei servizi idrici della pubblica fognatura.
Il Contratto sulla fornitura dei servizi idrici viene concluso tra il fornitore pubblico e il proprietario dell’immobile, ed eccezionalmente può essere concluso con il possessore dell’immobile con il consenso scritto del proprietario dell’immobile certificato dal notaio.
Oltre al contratto sulla fornitura dei servizi idrici, il fornitore dei servizi idrici conclude altri contratti con l’utente, tenendo conto delle specificità di ogni singolo caso di uso dei servizi idrici.
Con la conclusione del contratto sulla fornitura dei servizi idrici, l’utente dei servizi accetta integralmente le presenti Condizioni generali.
Articolo 49
In caso di cambio di utente del servizio, di cambio d’uso degli spazi o di altre circostanze che incidono sulla fornitura del servizio della pubblica fognatura, l’utente del servizio e/o il nuovo utente del servizio devono darne comunicazione scritta al fornitore del servizio idrico entro otto giorni dalla data di modifica, con in allegato i documenti comprovanti la modifica.
Se l’utente non viene modificato tempestivamente, in conformità al comma precedente di questo articolo, l’obbligo di pagamento ricade sull’utente che è registrato nei registri esistenti del fornitore dei servizi, cioè la ditta Istarski vodovod s.r.l., per tutto il tempo fino alla presentazione della documentazione comprovante il ??cambio di utente del servizio.
In caso di decesso dell’utente del servizio, il fornitore pubblico è autorizzato a cambiare d’ufficio l’utente sulla base della decisione di successione o di altro atto idoneo.
Articolo 50
Il calcolo e la riscossione dei servizi idrici si basa sulla vigente Delibera sui prezzi dei servizi idrici.
L’utente del servizio ha diritto di opporsi alla fattura emessa, il che non posticipa il termine di pagamento della fattura.
I reclami devono essere presentati per iscritto entro 8 giorni dal ricevimento della fattura, ossia in conformità alle norme a tutela del consumatore.
Il fornitore dei servizi idrici è tenuto ad esaminare la fondatezza del reclamo del consumatore entro 15 giorni e a fornire una risposta scritta.
Articolo 51
L'applicazione delle disposizioni degli articoli 18, 22, 23, da 36 a 40 delle presenti Condizioni generali è vigilata dal fornitore pubblico tramite la vigilanza sulle risorse idriche. La vigilanza sulle risorse idriche è autorizzata con decisione a ordinare l’allacciamento alle strutture idriche comunali e altri adempimenti alle disposizioni delle presenti Condizioni generali.
XIV. Disposizioni transitorie e finali
Articolo 52
Con l’entrata in vigore delle presenti Condizioni generali cessano di applicarsi:
-la Delibera sull’allacciamento degli edifici e di altri immobili al sistema di smaltimento pubblico della Città di Rovinj-Rovigno (Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno n. 9/11),
-la Delibera di modifiche e integrazioni alla Delibera sull’allacciamento di edifici e altri immobili al sistema di smaltimento pubblico delle acque della Città di Rovinj-Rovigno (Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno n. 10/13),
-la Delibera di modifiche e integrazioni alla Delibera sull’allacciamento di edifici e altri immobili al sistema di smaltimento pubblico delle acque della Città di Rovinj-Rovigno (Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno n. 12/18),
-le Condizioni generali e tecniche di fornitura dei servizi idrici relativi allo smaltimento pubblico delle acque (Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno n. 8/15).